Art. 700 – Facoltà di nomina e di sostituzione

Il testatore può nominare(1) 701 c.c. uno o più esecutori testamentari(2) 629 c. 3 c.c. e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare 702 c.c., altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente 708 c.c., salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio(3) 710 c.c..

Note

(1)

Per la nomina non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che essa sia contenuta in un testamento, che può essere anche distinto rispetto a quello che andrà eseguito.

(2)

Si ritiene che l’esecutore testamentario svolga un ufficio di diritto privato e che sia privo del potere di rappresentanza, agendo in nome proprio e nell’interesse altrui.

(3)

Data la natura strettamente personale dell’incarico, si fa luogo alla sostituzione solo laddove per l’esecutore nominato sia oggettivamente impossibile continuare a svolgere l’incarico
Per il medesimo motivo, l’esecutore testamentario non può servirsi dell’ausilio di un coadiutore.

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