Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi(1)(2) 394, 414 ss., 424, 1425 c.c..
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Note
(1)
Non possono essere, dunque, nominati:
– il minore (v. art. 2 del c.c.);
– l’interdetto (v. art. 414 del c.c.);
– l’inabilitato (v. art. 415 del c.c.).
(2)
Si ammette la nomina di
– un minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale (v. art. 397 del c.c.) potendo compiere atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa;
– il fallito, in quanto incapace solo in relazione ai beni presenti nel suo patrimonio al momento della dichiarazione di fallimento.