Art. 702 – Accettazione e rinunzia alla nomina

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario 700 c.c. o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione(1) fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione 456 c.c., e deve essere annotata nel registro delle successioni(2).

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione 633, 1353 c.c. o a termine 637, 1184 c.c..

L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato(3) 749 c.p.c., può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante 481, 650, 1399, 749 c.p.c..

Note

(1)

L’accettazione, dunque, deve essere espressa.

(2)

Il comma è stato modificato ai sensi dell’art. 148, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3)

Ossia ad opera degli eredi, dei legatari, dei creditori del de cuius, etc…

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