L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto 706 c.c..
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso(1) dei beni che ne fanno parte(2) 707, 709 c.c..
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione 702 c.c., salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno 709.
L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia 1176, 2030 c.c. e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi(3) 747 c.p.c..
Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica 476 c.c. il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità 519 c.c. o ad accettarla col beneficio d’inventario 484 c.c..
Note
(1)
Sarebbe più corretto parlare di detenzione, mancando nell’esecutore testamentario l’animus possidendi (v. art. 1140 del c.c.), ossia la volontà di esercitare sui beni i poteri che spettano al proprietario o al titolare di altri diritti reali, in quanto l’amministrazione dei beni è strumentale all’esecuzione dell’incarico.
(2)
Se l’esecutore ha il potere di amministrare deve:
– prendere possesso dei beni, richiedendolo all’erede;
– amministrare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia;
– compiere gli atti di gestione e di ordinaria amministrazione;
– alienare i beni solo con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Se l’esecutore non ha il potere di amministrare, i suoi compiti sono limitati a:
– richiedere l’apposizione dei sigilli e redigere l’inventario (v. art. 705 del c.c.);
– intervenire nelle azioni relative all’eredità (v. art. 704 del c.c.);
– richiedere l’adempimento dell’onere (v. art. 648 del c.c.) e delle disposizione a favore dell’anima (v. art. 629 del c.c.).
(3)
Sono preclusi gli atti solamente utili (e non necessari) e quelli incompatibili con il carattere temporaneo della gestione.