Art. 725 – Prelevamenti

Se i beni donati non sono conferiti in natura 746, 750 c.c., o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote 1113 c. 4 c.c..

I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura(1)(2).

Note

(1)

I prelevamenti hanno luogo quando i coeredi:
– sono tenuti alla collazione (v. art. 737 del c.c.) e scelgono di conferire i beni per equivalente;
– hanno debiti verso il defunto o verso gli altri coeredi.
Esempio: alla morte di Tizio succedono i figli Caio e Sempronio, ciascuno per 1/2. Il patrimonio ereditario è di 200. Se Tizio ha donato in vita un immobile a Caio del valore di 200 e questi, all’apertura della successione, sceglie di conferire il bene per equivalente, Sempronio deve prelevare una somma pari a 200.

(2)

Il prelevamento ha ad oggetto beni della stessa natura e qualità di quelli che il coerede tenuto a collazione o a imputazione deve conferire o, in difetto, in denaro (v. art. 728 del c.c.).

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