Art. 726 – Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa(1), secondo il valore venale dei singoli oggetti(2) 753 c.c..

Eseguita la stima, si procede alla formazione 727 c.c. di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote(3) 469, 727 c.c..

Note

(1)

Il valore dei beni si determina in relazione al momento in cui avviene la divisione. Qualora tra la stima e il perfezionamento della divisione il valore del bene cambi, in eccesso o in difetto, si deve procedere a rettifica.

(2)

La stima va fatta al prezzo di mercato, ossia quello che si potrebbe realizzare vendendo il bene. Ove vi sia l’accordo tra coeredi, il parametro può essere modificato (es. è possibile sovrastimare un bene in considerazione del suo valore affettivo).

(3)

Non è disposta quindi la formazione di ulteriori porzioni all’interno della stirpe, in quanto il legislatore non ha voluto imporre un’ulteriore suddivisione ai condividenti in disaccordo.

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