Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota 1114 c.c.(1).
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica 816 c.c..
Note
(1)
La norma ammette deroghe qualora la rigorosa applicazione del principio in essa enunciato determini un pregiudizio del diritto dei condividenti di conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello spettante singolarmente sulla massa.
E’, altresì, concesso al testatore di esprimere una volontà contraria.