L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro 723, 2817 n. 2, 2834 c.c.(1).
Note
(1)
A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro, è prevista l’iscrizione dell’ipoteca legale (v. art. 2817 n.2 del c.c.) sugli immobili compresi nella divisione. Per i beni mobili, la garanzia può essere determinata dall’autorità giudiziaria.