Art. 728 – Conguagli in danaro

L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro 723, 2817 n. 2, 2834 c.c.(1).

Note

(1)

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di corrispondere il conguaglio in denaro, è prevista l’iscrizione dell’ipoteca legale (v. art. 2817 n.2 del c.c.) sugli immobili compresi nella divisione. Per i beni mobili, la garanzia può essere determinata dall’autorità giudiziaria.

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