Art. 733 – Norme date dal testatore per la divisione

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni 727 c.c., queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore(1)(2) 718 c.c..

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua 1349 c.c.(3).

Note

(1)

Si parla in proposito di assegni divisionali semplici che, a differenza dei c.d. assegni divisionali qualificati (v. art. 734 del c.c.), non impediscono il sorgere della comunione ereditaria.

(2)

Gli assegni divisionali sono validi anche se riferiti a taluno dei legittimari (v. art. 536 del c.c.) in quanto la quota loro riservata per legge costituisce un vincolo solo quantitativo e non anche qualitativo per il testatore.

(3)

Si ritiene che il terzo svolga la funzione di arbitratore (v. art. 1349 del c.c.).
Il terzo può essere chiamato a compiere la stima dei beni, la formazione delle porzione e la predisposizione di un piano di divisione. Non gli è consentito determinare la quota ereditaria spettante a ciascun erede in quanto questa è una prerogativa che compete esclusivamente al de cuius (v. art. 631 del c.c.).

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