Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile(1) 556 c.c. .
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore(2).
Note
(1)
Si parla in proposito di assegno divisionale qualificato che, a differenza del c.d. assegno divisionale semplice di cui all’articolo precedente, impedisce il formarsi della comunione ereditaria.
Tramite esso il de cuius individua, sin dal momento dell’apertura della successione, quali siano i beni costituenti la quota di ciascun coerede.
(2)
I beni non ricompresi dal testatore nella formazione delle quote si devolvono in base alle norme sulla successione legittima (v. art. 565 del c.c.).
Si parla in proposito di divisione oggettivamente parziale.