La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari 536 c.c. o degli eredi istituiti è nulla(1)(2) 553 c.c..
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi(3) 554 554 c.c..
Note
(1)
La norma costituisce un’applicazione del principio generale secondo cui la divisione a cui non partecipano tutti gli aventi diritto è nulla.
(2)
Ove i beni rimasti estranei alla divisione siano sufficienti per formare la porzione dei legittimari pretermessi, la divisione non è invalida.
Si parla in proposito di divisione soggettivamente parziale.
(3)
L’erede leso può soltanto esperire il rimedio dell’azione di riduzione, non anche chiedere che la divisione venga dichiarata nulla.