Art. 736 – Consegna dei documenti

Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati 2646 c.c..

I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse(1), ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale(2) del luogo dell’aperta successione 456 c.c., su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri(3).

Note

(1)

Tale obbligo si può adempiere anche attraverso fotocopie o copie autentiche del documento richiesto.

(2)

La parola “tribunale” è stata sostituita dalla parola “giudice di pace” dall’art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.

(3)

Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

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