Art. 741 – Collazione di assegnazioni varie

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio(1), per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale(2), per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita(3) 1919, 1923 c.c. a loro favore o per pagare i loro debiti.

Note

(1)

Sono tali quelle che eccedono notevolmente la misura ordinaria, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante. Tali spese sono soggette a collazione in base al loro valore nominale, oltre agli interessi di legge dall’apertura della successione.

(2)

Deve trattarsi di spese, diverse da quelle di educazione e mantenimento, che eccedono notevolmente la misura ordinaria, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante.

(3)

Tali donazioni sono considerate indirette ed assumono la forma del contratto a favore di terzo.
Se il defunto mette a disposizione delle somme affinchè l’erede paghi il premio assicurativo la donazione è, invece, diretta.
Tale previsione si ritiene estendibile per via analogica al coniuge.

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