Art. 742 – Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione(1) 147 e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze 809.

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto(2).

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770(3).

Note

(1)

Queste spese riguardano il diritto del minore a ricevere l’insegnamento necessario per una preparazione e una maturità adeguate alle sue inclinazioni. Al contrario, sono soggette a collazione le spese attinenti a corsi post-universitari o di perfezionamento.

(2)

Le spese individuate dal comma 2 della norma in esame sono soggette a collazione solo se si presentano eccessive alla luce di un giudizio sulla normalità sociale della spesa, avuto riguardo anche alle condizioni economiche effettive del defunto.

(3)

La norma si riferisce alle c.d. liberalità d’uso tra le quali possono ricomprendersi quelle per servizi resi v. 770. L’esclusione da collazione può essere giustificata per la trascurabile entità che normalmente caratterizza tale liberalità, nonché per il fatto che esse rispondono ad un costume sociale.

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