(1)Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società 2247 c.c. contratta senza frode 1344 c.c.(2) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa(3) 2704 c.c..
Note
(1)
L’articolo in commento non si applica all’associazione in partecipazione (v. art. 2549 del c.c.) e alle società di capitali.
(2)
Per fronde si intende la volontà di recare pregiudizio alle ragioni degli altri eredi, nascondendo la liberalità.
(3)
La mancanza di data certa si ritiene essere una presunzione iuris tantum circa la natura liberale della società senza