Nel caso in cui l’immobile è stato alienato 746 c. 2 c.c. dal donatario(1), i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente art. 556 del c.c..
Note
(1)
Vi è chi ritiene che la norma si applichi ad entrambi i casi di imputazione obbligatoria ex art. 746 c. 2 del c.c. (alienazione e concessione in ipoteca).