(1)La collazione dei mobili 751 c.c. si fa soltanto per imputazione 747 c.c., sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione 456 c.c..
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente 1474 c.c. al tempo dell’aperta successione.
Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo della aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano(2).
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito 1992 ss. c.c. quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali(3), si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione 556 c.c..
Note
(1)
Dubbia è l’applicazione della norma in commento anche ai crediti. Secondo l’opinione dominante l’art. 750 del c.c. si riferirebbe ai soli crediti esigibili.
(2)
Tali beni si sarebbero ugualmente deteriorati restando presso il defunto e gli eredi avrebbero conseguito soltanto la rimanenza al tempo dell’apertura della successione.
(3)
Per prezzo di borsa o mercato si intende far riferimento a quello ufficiale e non a quello medio o normale.