Art. 756 – Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari 495, 668 c.c. salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione(1); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi 752 c.c..

Note

(1)

Si tratta del diritto di separazione dei beni che spetta ai creditori del defunto sui beni oggetto di legato di specie e che consente ai creditori separatisti di soddisfarsi con preferenza rispetto ai legatari, anche se a loro volta separatisti (v. art. 513 del c.c.).

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