Art. 757 – Diritto dell’erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto 719, 720 c.c., e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari 2646, 2825 c.c..

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