(1)I coeredi si devono vicendevole garanzia 797 c.c. per le sole molestie(2) ed evizioni(3) derivanti da causa anteriore alla divisione 759, 760, 1483 c.c..
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa(4) nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa 1487 c.c..
Note
(1)
La norma, poichè fa riferimento ai coeredi e non ai condividenti, si applica anche alla divisione fatta dal testatore, considerata la medesima finalità perseguita rispetto alla divisione giudiziale.
(2)
Ci si riferisce alle sole molestie di diritto, ossia quelle attraverso le quali si contesta l’altrui situazione giuridica.
Alle molestie di fatto, quelle cioè che ostacolano il godimento del possessore, si applica l’art. 1170 del c.c..
(3)
L’evizione si verifica quando il coerede perda la disponibilità, in tutto o in parte, del bene assegnato a seguito di vittoriosa azione di rivendica intrapresa da terzi.
(4)
Si ritiene applicabile a tale clausola di esonero dalla responsabilità le limitazioni di cui all’art. art. 1229 del c.c..