Se alcuno dei coeredi subisce evizione 1483 c.c., il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione 754 c.c.(1).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi 755 c.c..
Note
(1)
In caso di avvenuta evizione, la divisione effettuata rimane valida e il danno subito dal coerede assegnatario del bene evitto deve essere sopportato da tutti i coeredi.
Ai fini della ripartizione della perdita si tiene conto del valore attuale dei beni assegnati a ciascun coerede. Ciò si spiega perché le variazioni di valore delle singole assegnazioni possono essere diverse.