Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo 1439 c.c. o violenza 1434 c.c., se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata(1).
Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
Note
(1)
E’, invece, possibile l’azione di rescissione o la richiesta di risarcimento del danno, ove sussistano i relativi presupposti (v. art. 768 del c.c.).