Art. 768 octies – Controversie

(1)Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5(2).

Note

(1)

Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

(2)

Tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 (“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), decreto che con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

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