Art. 768 septies – Scioglimento

(1)Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia 768 bis c.c. nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Note

(1)

Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

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