(1)Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L’azione si prescrive nel termine di un anno(2).
Note
(1)
Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
(2)
Similmente a quanto previsto per i contratti in generale, anche il patto di famiglia è impugnabile per errore, violenza e dolo.
Il termine di prescrizione è di un anno (e non di cinque, come per l’azione di annullamento).