Art. 768 sexies – Rapporti con i terzi

(1)All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto(2) possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768 quater, aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768 quinquies.

Note

(1)

Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

(2)

Posto che la partecipazione al patto di famiglia del coniuge e dei legittimari esistenti al momento della conclusione del contratto costituisce requisito di validità del patto stesso, si ritiene che la norma faccia riferimento solo al coniuge e ai legittimari sopravvenuti. Diversamente si porrebbe un contrasto tra la norma in commento e l’art. 768 quater del c.c..

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