La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, 414 c.c. si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere(1) al momento in cui la donazione è stata fatta 429, 591 n. 3 c.c., può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa 377, 428, 799 c.c..
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta 1442 c.c..
Note
(1)
Si ha incapacità di intendere e di volere quando il soggetto non è in grado di comprendere il significato dei propri comportamenti e di determinarsi di conseguenza. La prova dell’incapacità può essere data con ogni mezzo, comprese le presunzioni, e possono essere presi in considerazione anche fatti anteriori e successivi alla donazione.