Art. 775 – Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, 414 c.c. si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere(1) al momento in cui la donazione è stata fatta 429, 591 n. 3 c.c., può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa 377, 428, 799 c.c..

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta 1442 c.c..

Note

(1)

Si ha incapacità di intendere e di volere quando il soggetto non è in grado di comprendere il significato dei propri comportamenti e di determinarsi di conseguenza. La prova dell’incapacità può essere data con ogni mezzo, comprese le presunzioni, e possono essere presi in considerazione anche fatti anteriori e successivi alla donazione.

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