Art. 776 – Donazione fatta dall’inabilitato

La donazione fatta dall’inabilitato 415, 774 c.c., anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione 421 c.c. o alla nomina del curatore provvisorio 419 c.c., può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione(1).

Il curatore dell’inabilitato per prodigalità 415 c.2 c.c.(2) può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione 427 c.c..

Note

(1)

Con previsione eccezionale rispetto alla regola generale che vuole che gli effetti dell’inabilitazione decorrano dalla sentenza, la norma in commento stabilisce che le donazioni compiute dall’inabilitato possono essere annullate anche se poste in essere tra la data di presentazione della domanda e la dichiarazione di inabilitazione.
Trattandosi di norma eccezionale, di essa non sarebbe consentita l’applicazione analogica, sebbene molti ritengano l’art. 776 del c.c. riferibile anche all’interdetto.

(2)

E’ prodigo colui che non percepisce il valore del denaro e ne dispone in maniera non congrua rispetto alle proprie condizioni economiche, creando pregiudizio a sè e riducendo la consistenza del proprio patrimonio.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?