Art. 781 – Donazione tra coniugi

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi(1).

Note

(1)

La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1973, n. 91 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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