Art. 782 – Forma della donazione

La donazione deve 1875 c.c. essere fatta per atto pubblico 1350 n. 13, 2699 c.c., sotto pena di nullità 783, 799, 1350 comma 1, 1421, 1422, 2725, 2739 c.c.. Se ha per oggetto cose mobili(1), essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore 785 c.c.; 35, 167 comma 2(2). In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato(3) al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione 1328, 1329 c.c..

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata(4).

Note

(1)

Vi rientrano il denaro, i beni mobili di non di modico valore (v. art. 783 del c.c.), i titoli di credito ecc.

(2)

L’accettazione fatta nell’atto di donazione si considera integrata dalla sola sottoscrizione dell’atto.

(3)

E’ dubbio se la conoscenza dell’accettazione possa essere data con qualsiasi mezzo o solo attraverso la notificazione dell’atto da parte degli ufficiali giudiziari.

(4)

Il comma è stato abrogato dall’art. 13, L. 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall’art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192 (Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile).

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