Art. 783 – Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore(1) che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico 782 c.c., purché vi sia stata la tradizione(2) 781 c.c..

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Note

(1)

Il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).

(2)

Per tradizione si intende la consegna della cosa nelle mani del donatario. Risulta in tal modo certa ed inequivocabile la volontà del donante.

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