Art. 784 – Donazione a nascituri

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito 462 c.c., ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti 463, 785 c.c..

L’accettazione della donazione a favore di nascituri benché non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321(1).

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi(2), i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia 1179 c.c.. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito(3). Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario(4) 785 comma 3 c.c..

Note

(1)

Ai sensi dell’art. 320 del c.c., l’accettazione spetta ai genitori congiuntamente o a quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare. Ove i genitori non possano o non vogliano accettare l’eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).

(2)

La donazione fatta al nascituro è sottoposta alla condizione sospensiva della nascita. Prima che tale evento si verifichi, la proprietà del bene donato è del donante, motivo per cui spetta a questo l’amministrazione del bene.

(3)

Al verificarsi della nascita, il donatario si considera tale ex tunc.

(4)

Diversamente da quanto previsto per l’ipotesi precedente, la donazione fatta a favore di un non concepito non ha efficacia retroattiva ma opera ex nunc e i frutti fino ad allora prodotti dal bene rimangono del donante.

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