Art. 790 – Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto(1) compreso nella donazione(2) o di una determinata somma sui beni donati(3), e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi 796 c.c.(4).

Note

(1)

La riserva può avere ad oggetto solo una parte di beni donati e non l’intera donazione. Diversamente si avrebbe una revoca unilaterale del contratto, che non è ammissibile.

(2)

Si ritiene si tratti di una condizione risolutiva che fa venir meno, con effetti ex tunc, la donazione.

(3)

La facoltà, avendo natura personale, non può essere esercitata dagli eredi nè dai creditori del donante in via surrogatoria (v. art. 2900 del c.c.).

(4)

Tale ipotesi si configura, invece, come un onere sottoposto a condizione sospensiva potestativa: il donatario è, cioè, tenuto a pagare una somma di denaro al donante o ad una persona da questo indicata, su richiesta del donante stesso.

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