Il donante può stipulare la riversibilità(1) delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti(2) 792 c.c..
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto(3) 1354 c.c..
Note
(1)
Per patto di riversibilità si intende la clausola mediante cui si stabilisce che i beni donati tornino di proprietà del donante in caso di premorienza del donatario o dei suoi discendenti.
(2)
Ossia i figli del donatario, tra cui anche quelli concepiti.
(3)
Il patto di riversibilità a favore di un terzo è nullo in quanto si ritiene sia in contrasto con il divieto di patti successori (v. art. 458 del c.c.).