Art. 792 – Effetti della riversibilità

Il patto di riversibilità 791 c.c. produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso(1) o ipoteca(2), ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale 162 c.c. da cui l’ipoteca risulta.

È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite 540 c.c. sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati(3).

Note

(1)

Per alienazioni dei beni donati si intende gli atti di disposizione ad efficacia reale (es. la vendita del bene donato, la costituzione sullo stesso di un diritto di usufrutto, etc…).

(2)

Si tratta, dunque, di una condizione risolutiva (v. art. 1353 del c.c.). Per l’effetto la donazione viene meno e la riversibilità opera con effetti ex tunc: i beni donati ritornano automaticamente al donante (riversibilità reale) così come erano stati donati.

(3)

E’ possibile per le parti escludere la riversibilità ove la sua applicazione abbia l’effetto di pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite calcolata sul patrimonio del donatario, compresi i beni donati.

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