Art. 798 – Responsabilità per vizi della cosa

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo 789 c.c.(1).

Note

(1)

In caso di donazione modale, ove il vizio abbia ridotto il valore del bene, il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere solo nei limiti del reale valore del bene. Se ha già adempiuto all’obbligazione oltre tale valore, ha diritto a ricevere un indennizzo.

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