Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo 789 c.c.(1).
Note
(1)
In caso di donazione modale, ove il vizio abbia ridotto il valore del bene, il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere solo nei limiti del reale valore del bene. Se ha già adempiuto all’obbligazione oltre tale valore, ha diritto a ricevere un indennizzo.