La nullità della donazione 775, 779 c.c., da qualunque causa dipenda(1), non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante(2) 377, 428 c.c. che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione(3) o vi hanno dato volontaria esecuzione(4) 590, 1423, 1444, 2034 c.c..
Note
(1)
Rientrano nella previsione in commento le donazioni che non posseggono i requisiti di forma richiesti dalla legge (v. art. 782 del c.c.) e quelle che hanno per oggetto beni futuri (v. art. 771 del c.c.).
Non sono, invece, confermabili le donazioni illecite, ossia contrarie all’ordine pubblico o al buon costume (v. art. 1343 del c.c.).
Gli atti di liberalità annullabili sono convalidabili ai sensi dell’art. 1444 del c.c..
(2)
Per il donante è, invece, possibile ripetere l’atto.
(3)
La conferma deve essere data indicando il negozio invalido, la causa di invalidità e l’intenzione di voler rendere valido l’atto, similmente a quanto previsto dall’art. 1444 del c.c..
(4)
L’esecuzione deve essere posta in essere con la consapevolezza della causa di invalidità.