Art. 800 – Cause di revocazione

La donazione può essere revocata 805 c.c. per ingratitudine o per sopravvenienza di figli 803 c.c.(1).

Note

(1)

In quanto norma eccezionale (vd. ratio legis), non è ammessa l’interpretazione analogica. I casi previsti sono, dunque, tassativi.

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