Art. 806 – Inammissibilità della rinunzia preventiva

Non è valida(1) la rinunzia preventiva(2) alla revocazione della donazione per ingratitudine 801 c.c. o per sopravvenienza di figli 803 c.c..

Note

(1)

Tale rinuncia è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio.

(2)

E’ ammessa la rinuncia successiva.
Non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che emerga, anche per comportamenti concludenti, la volontà del donante di non esercitare la facoltà di revoca, pur essendo a conoscenza di fatti che gli consentirebbero la proposizione della relativa domanda giudiziale.

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