Art. 807 – Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine 801 c.c. o sopravvenienza di figli 803 c.c., il donatario deve restituire i beni in natura(1), se essi esistono ancora(2), e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda 808, 1148 c.c..

Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

Note

(1)

Il donatario non è tenuto a rispondere del deterioramento subito dal bene prima della domanda giudiziale di revocazione, in quanto è proprietario del bene donato.
Ove abbia apportato miglioramenti al bene, ha diritto ad un’indennità pari all’aumento di valore di questo.

(2)

Ove il bene sia perito prima della domanda giudiziale, nessun obbligo si configura in capo al donatario. Viceversa, ove il perimento si verifichi dopo, il donatario deve risarcire il danno provocato per non aver adempiuto all’obbligo di custodire con diligenza i beni donati.

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