I beni mobili iscritti in pubblici registri(1) sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.
Note
(1)
Alcuni beni mobili sono dal legislatore equiparati, quanto a determinati aspetti della disciplina giuridica, forma ed onere di pubblicità, ai beni immobili; si tratta dei beni mobili registrati che sono i c.d. beni di locomozione e di trasporto come le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli.