Art. 816 – Universalità di mobili

È considerata universalità di mobili(1) la pluralità di cose(2) che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria 727, 994.

Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

Note

(1)

Il codice positivizza solamente le universalità di mobili, come per esempio le biblioteche; la dottrina reputa, invece, ammissibili anche le universalità di immobili, o le c.d. universalità miste, comprensive cioè da cose mobili e da cose immobili.

(2)

Oltre all’universalità di mobili (universitas facti) vi è anche una universalità di diritto (universitas iuris), che ricorre qualora una pluralità di rapporti giuridici autonomi è presa in considerazione come complesso unitario dal legislatore; a questo proposito si possono menzionare ad esempio eredità (v. 457) e azienda (v. 2555).

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