I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano(1).
Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa(2), sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
Note
(1)
Sui beni demaniali possono venire in essere diritti a vantaggio di un privato con provvedimento, solitamente una concessione, emanato dallo Stato o dall’ente pubblico territoriale titolare del bene.
(2)
L’autorità amministrativa può agire a tutela di beni demaniali servendosi, nelle ipotesi disciplinate dal legislatore, del potere di autotutela. Ne sono esempio le ammende, che vengono irrogate se venga danneggiato l’autorità un bene demaniale venga danneggiato.