Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato 826, 827 dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali(1).
Note
(1)
Quanto previsto dalla presente disposizione ha carattere puramente dichiarativo, essendo contemplato l’istituto della sdemanializzazione tacita, pur se attraverso atti univoci e concludenti della P.A.