Art. 829 – Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato 826, 827 dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali(1).

Note

(1)

Quanto previsto dalla presente disposizione ha carattere puramente dichiarativo, essendo contemplato l’istituto della sdemanializzazione tacita, pur se attraverso atti univoci e concludenti della P.A.

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