I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati(1) a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.
Note
(1)
I beni non demaniali che fanno capo ad un ente pubblico non territoriale, se non finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico, sono da ricomprendere nella categoria di beni patrimoniali indisponibili.