Art. 831 – Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano (1).

Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano (2).

Note

(1)

Vedasi i commi 1 e 3 dell’ art. 5 della l. 1985, n. 121: «Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».

(2)

Le chiese cattoliche, pur di proprietà di enti ecclesiastici, sottostanno alle regole privatistiche, possono, cioè, essere sia vendute che usucapite. Se non sconsacrate non possono, peraltro, essere sottratte alla loro propria finalità di edifici di culto. A tale scopo è necessario uno specifico atto da parte dell’autorità ecclesiastica, in conformità al diritto canonico.

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