Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse(1) sono determinate da leggi speciali(2).
Note
(1)
Ogni cosa sia utile alla collettività è passibile di espropriazione. Ne sono esempio i fondi sui quali si voglia costruire una scuola o un’autostrada.
(2)
Circa le espropriazioni per pubblica utilità vedasi. D. lgs. 2001, n. 325 (T.U. in tema di espropriazione per pubblica utilità).