Art. 834 – Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse(1) sono determinate da leggi speciali(2).

Note

(1)

Ogni cosa sia utile alla collettività è passibile di espropriazione. Ne sono esempio i fondi sui quali si voglia costruire una scuola o un’autostrada.

(2)

Circa le espropriazioni per pubblica utilità vedasi. D. lgs. 2001, n. 325 (T.U. in tema di espropriazione per pubblica utilità).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?