Art. 843 – Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità(1), al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune(2).

Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale 896 comma 3.

Note

(1)

L’ingresso al fondo può essere disposto dal giudice, se il proprietario non lo consente.

(2)

L’accesso è limitato, per tempi e modi, allo stretto indispensabile per l’attuazione dei lavori.

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