La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali(1) e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Note
(1)
Vedasi la L. 1940, n. 1 in materia di latifondo e l’ art. 218, r.d. 1934, n. 1265.