Art. 845 – Regole particolari per scopi di pubblico interesse

La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali(1) e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Note

(1)

Vedasi la L. 1940, n. 1 in materia di latifondo e l’ art. 218, r.d. 1934, n. 1265.

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