Art. 85 – Interdizione per infermità di mente

Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente 102, 116, 119, 414.

Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa 417, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio 104; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato 324 c.p.c..

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